Una toga al tuo fianco: Mobbing

Non esiste nella legislazione vigente uno specifico reato di mobbing

Mobbing

Il termine “mobbing” indica un insieme di comportamenti aggressivi e persecutori posti in essere sul luogo di lavoro, al fine di colpire ed emarginare il lavoratore.

Le condotte

Le condotte in grado di integrare il fenomeno del mobbing possono essere le più diverse: il lavoratore che ne è vittima potrebbe ritrovarsi ad essere isolato all’interno dell’ambiente lavorativo, venendo ad esempio relegato in una sede o in una postazione particolarmente scomoda o venendo escluso da riunioni, progetti, comunicazioni aziendali, corsi di aggiornamento e altre attività. Potrebbe divenire bersaglio di battute, pettegolezzi, insulti e comportamenti ostili di vario genere, così come ritrovarsi al centro di una campagna diffamatoria portata avanti nei suoi riguardi. Potrebbe vedersi improvvisamente sottrarre mansioni sino a quel momento ricoperte oppure essere assegnato a mansioni inferiori e dequalificanti, o ancora, all’opposto, trovarsi a dover gestire da solo carichi di lavoro intollerabili.

Tra le condotte riconducibili alla nozione di mobbing figurano sia comportamenti senz’altro illeciti (talora perseguibili anche sul piano penale), sia atti che isolatamente considerati risultano di per sé leciti ed anzi costituiscono spesso espressione degli ordinari poteri di direzione, controllo e disciplina spettanti al datore di lavoro. Ad unificare tali condotte, attribuendo loro natura complessivamente illecita, sono l’intento vessatorio che anima il persecutore ed il carattere sistematico dell’azione, portata avanti in maniera mirata e prolungata nel tempo al fine di colpire una persona non gradita.

Gli elementi costitutivi del mobbing

Gli elementi costitutivi del mobbing sono:

  1. una serie di comportamenti di carattere persecutorio – illeciti o anche leciti se considerati singolarmente – che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo mirato, sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;
  2. l’evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente;
  3. il nesso di causalità tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità;
  4. l’elemento soggettivo, cioè l’intento persecutorio che unifica e lega tra loro tutti i singoli comportamenti ostili.

Ordinamento Italiano

Nell’ordinamento italiano non esiste una disciplina specificamente dedicata al mobbing.

Tuttavia, sono diverse le norme costituzionali che – tutelando la salute, la sicurezza ed il benessere dei lavoratori – consentono di attribuire rilievo alle condotte vessatorie poste in essere.

Le leggi

A livello di legge ordinaria, vengono in rilievo le seguenti norme del codice civile:

  • l’ 2087 c.c., che impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure che, secondo le particolarità dell’attività svolta, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro;
  • l’ 2103 c.c., che disciplina la prestazione dell’attività lavorativa da parte del lavoratore, individuando le ipotesi e le modalità con cui può procedersi ad un mutamento delle mansioni originariamente attribuite;
  • gli  11751375 c.c., i quali esigono che le parti di ogni rapporto contrattuale agiscano comportandosi reciprocamente secondo correttezza e buona fede;
  • l’ 2043 c.c., che sancisce il generale principio in base al quale qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto. Obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno;
  • l’ 2049 c.c., che chiama il datore di lavoro a rispondere dei danni cagionati dal fatto illecito commesso dal proprio dipendente durante lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Non esiste nella legislazione vigente uno specifico reato di mobbing.

Tuttavia, considerata la varietà di forme che le condotte persecutorie possono assumere nei casi concreti.  Alcuni dei comportamenti posti in essere dal mobber potrebbero talvolta integrare fattispecie criminose previste dal codice penale.  Ad esempio dell’incolumità individuale, dell’onore, della libertà personale e morale.

Il lavoratore vittima

Il lavoratore vittima di mobbing ha certamente diritto al risarcimento dei danni subiti. Le modalità per ottenere il risarcimento variano a seconda del tipo di responsabilità che il danneggiato intende far valere in giudizio. Le condotte mobbizzanti possono infatti dar luogo sia a profili di responsabilità contrattuale che extracontrattuale.

per dubbi domande o informazioni chiedete, sono sempre a vostra disposizione. Non aspettare che sia tardi reagisci in tempo.

Ciao Donne, sempre al vostro fianco per supportarvi.

Per Livemedia24.com  Avvocato Eva Rocca

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