Una toga al tuo fianco: Querela e Denuncia

Una toga al tuo fianco.

Ho deciso di iniziare a pubblicare questa rubrica proprio da oggi, 8 marzo, una data cara a noi donne, non solo per la festa dedicata ma soprattutto per l’importanza storica che rappresenta.

Primo articolo della rubrica: UNA TOGA AL TUO FIANCO” dedicato alle donne.

Sono l’ Avvocato Eva Rocca e oggi vi spigherò la differenze tra QUERELA e di DENUNCIA.

Spesso si sente parlare di querela e di denuncia come se fossero due termini identici. In realtà non è così. Infatti, come previsto dagli articoli 120 e seguenti del Codice Penale, per alcuni reati il Legislatore dà la possibilità alla persona offesa di subordinare l’esercizio dell’azione penale alla volontà della stessa. L’esercizio dell’azione penale da parte del Pubblico Ministero è quindi subordinata ad una “condizione di procedibilità”, e cioè alla querela. In difetto di questa, il reato non sarà perseguito.

Querela e Denuncia

La querela:

La querela è quindi una condizione di procedibilità consistente nella dichiarazione negoziale della persona offesa in ordine alla volontà di procedere penalmente contro agli autori del reato.

La denuncia:

La denuncia invece è un atto giuridico formale con la quale una persona fa conoscere ad una autorità competente, un fatto di cui abbia avuto notizia e per il quale sia prevista la procedibilità d’ufficio.

Conclusioni:

Quindi, in sostanza, la differenza tra querela e denuncia è che la querela può essere presentata soltanto dalla persona offesa mentre la denuncia può essere presentata da chiunque.

 

La querela è quindi la dichiarazione con la quale la vittima, cioè la persona che ha subito un reato, esprime la volontà che si proceda per punire il colpevole che ha commesso un determinato fatto- reato. La querela deve essere presentata personalmente, oralmente o per iscritto (in questo caso anche mediante un avvocato), al Pubblico Ministero o ad un Ufficiale di polizia giudiziaria, di qualunque luogo, entro il termine di decadenza di 3 mesi dal giorno in cui si è avuta notizia del fatto che costituisce reato, (per il reato di stalking e per i reati contro la libertà sessuale i mesi sono 6).

La denuncia, invece, per quanto riguarda i “privati”, è un atto di norma facoltativo e pertanto per la sua presentazione non è previsto alcun termine. La denuncia può essere presentata in forma orale o scritta. Deve contenere l’esposizione dei fatti ed essere sottoscritta dal denunciante. Delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso probatorio, (possono servire eventualmente da stimolo per ulteriori indagini).

Sono procedibili a querela, ad esempio, i reati di: stalking (art. 612 bis c.p.), violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.), percosse (art. 581 c.p.), lesione personale (art. 582 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.). Sono procedibili a denuncia, ad esempio, i reati di: maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), sequestro di persona (art. 605 c.p.), violenza privata (art. 610 c.p.), minaccia aggravata (art. 612 c.p.), prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.).

per dubbi domande o informazioni chiedete, sono sempre a vostra disposizione. Non aspettare che sia tardi reagisci in tempo.

Ciao Donne, sempre al vostro fianco per supportarvi.

per Livemedia24.com Avvocato Eva Rocca

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